DIFFIDA COLLETTIVA E ISTANZA FORMALE DI ACCERTAMENTO CANONICO SU ELEZIONE LEONE XIV

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Alla cortese attenzione di Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato di Sua Santità e, per conoscenza: a Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Kevin Joseph Farrell Camerlengo di Santa Romana Chiesa; Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Víctor Manuel Fernández Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede; Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Anthony Randazzo Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi

 

Eminenze ed Eccellenza Reverendissime,

noi sottoscritti fedeli battezzati riteniamo necessario sottoporre alla Vostra attenzione alcune non più procrastinabili questioni di ordine canonico che non ci consentono, allo stato attuale, di pervenire al riconoscimento della certa legittimità di papa Leone XIV quale Sommo Pontefice della Chiesa cattolica romana.

Tali perplessità attengono a evidenti difformità rispetto alla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 76–77 della medesima dove si specifica come la nullità dell’elezione, in caso di infrazione alle norme previste, non necessiti di alcuna dichiarazione ecclesiastica in proposito.  

Le infrazioni in esame riguardano:  

1.      la questione della mancata rinuncia al munus petrinum da parte di papa Benedetto XVI, in relazione a quanto disposto dal can. 332 §2;  

2.      la non avvenuta dichiarazione di sede vacante per morte dell’ultimo papa legittimo, Benedetto XVI;  

3.      la partecipazione al conclave del 2025 di un numero rilevante di cardinali (108) la cui validità di nomina è inficiata dalla irregolare rinuncia di papa Benedetto XVI;  

4.      il superamento del tetto massimo di 120 elettori previsto dalla normativa vigente;  

5.      circostanze, non ufficialmente smentite, riguardanti violazioni delle norme sulla segretezza e regolarità delle operazioni conclavistiche (un cardinale sorpreso con un telefono dopo l’extra omnes e un altro elettore uscito dall’assise prima della sua chiusura ufficiale).

Si osserva altresì che, sin dal 2023, risultano presentate plurime istanze di chiarimento alla Santa Sede anche mediante petizioni sottoscritte da oltre 20.000 fedeli e attraverso contributi di natura canonico-dottrinale indirizzati alla Segreteria di Stato senza che, ad oggi, risulti intervenuto alcun riscontro ufficiale.

Alla luce del can. 212 §3, che riconosce ai fedeli il diritto-dovere di manifestare ai sacri Pastori il proprio pensiero per il bene della Chiesa, si evidenzia che la perdurante incertezza circa la validità degli atti in esame produce rilevanti riflessi anche nell’ordine civile.

In particolare, si richiama il quadro normativo pattizio tra Santa Sede e Repubblica Italiana, originariamente definito dai Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929 successivamente oggetto di revisione bilaterale della disciplina concordataria mediante l’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, reso esecutivo nell’ordinamento italiano con Legge 25 marzo 1985, n. 121.

Tale assetto, nell’ambito dei principi di bilateralità e cooperazione, rileva ai fini del riconoscimento degli effetti civili degli atti di matrice ecclesiastica, con conseguente esigenza di certezza circa la loro validità canonica.

Parimenti, si richiama l’attenzione sulle disposizioni del diritto canonico che prevedono sanzioni per usurpazione di ufficio ecclesiastico.

In tale prospettiva, qualora le criticità sopra esposte risultassero fondate, alle relative sanzioni previste dall’ordinamento canonico incorrerebbe il Reverendissimo Padre Robert Francis Prevost OSA, in quanto illegittimamente: consacrato vescovo, creato cardinale ed eletto al soglio pontificio con il nome di Leone XIV.

Tutto ciò premesso, si chiede che le competenti Autorità ecclesiastiche provvedano senza ulteriore indugio a fornire un chiarimento formale circa la legittimità canonica di papa Leone XIV, mediante un pronunciamento ufficiale, espresso in forma motivata e fondato su adeguati riscontri canonici e documentali.

In difetto, dovremo sollecitare l’ordinamento italiano in virtù dei summenzionati Patti lateranensi, oltre che informare le ambasciate dei Paesi concordatari con lo Stato della Città del Vaticano.       

A fronte di quanto sopra esposto, presentiamo il seguente studio canonico:  

PREMESSO IN FACTO ET IN IURE

che la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis costituisce lex specialis regolante, ad normam iuris, l’elezione del Romano Pontefice;

che, ai sensi del can. 332 §1 CIC, l’acquisizione del munus petrinum è subordinata ad validitatem alla legittima elezione e alla sua accettazione;

che i cann. 124–125 CIC sanciscono i requisiti essenziali di validità degli atti giuridici, la cui carenza comporta nullità o invalidità;

che, nell’anno 2025, si è svolto un Conclave dal quale è derivata l’attuale titolarità dell’ufficio petrino;  

che sono emerse, in sede pubblica, segnalazioni, rilievi e criticità interpretative concernenti la regolarità sostanziale e procedurale di detto Conclave;

che, tra tali segnalazioni, assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dal dott. Angelo Giorgianni, le quali vengono richiamate non quale prova, bensì quale notitia criminis o comunque notitia iuris idonea a sollecitare l’esercizio del potere-dovere di verifica da parte dell’Autorità competente;

RILEVATO IN DIRITTO che la certezza circa la titolarità dell’ufficio petrino integra un bene giuridico primario dell’ordinamento canonico, in quanto fondamento della comunione ecclesiale visibile;

che il can. 212 §3 CIC riconosce ai fedeli il diritto-dovere di rappresentare ai Pastori le questioni concernenti il bene della Chiesa;

che le controversie relative agli uffici ecclesiastici rientrano nella competenza dell’autorità ecclesiastica (cann. 1400 ss. CIC);

che la permanenza di un dubbio oggettivo (dubium positivum et prudens) circa la validità dell’elezione incide sulla certezza del diritto e sull’ordinato esercizio della potestà ecclesiastica;

IN IURE – PROFILI PENALI E SANZIONATORI che il Libro VI del Codice di Diritto Canonico, come riformato con Costituzione Apostolica Pascite Gregem Dei (2021), prevede un sistema sanzionatorio rafforzato per la tutela dell’ordine ecclesiale; che, ai sensi dei cann. 1378 e ss. CIC, nonché delle ulteriori disposizioni penali applicabili, l’esercizio illegittimo di una funzione ecclesiastica configura illecito canonico sanzionabile;

che, qualora, quod Deus avertat, si configurasse un esercizio indebito del munus petrinum, si tratterebbe di fattispecie di eccezionale gravità, incidente sul vertice stesso dell’ordinamento ecclesiale;

che, in tale ipotesi, l’eventuale autore dell’usurpazione dell’ufficio ecclesiastico supremo sarebbe soggetto alle più gravi sanzioni disciplinari e penali previste dal diritto canonico, secondo la valutazione dell’Autorità competente;

che proprio la gravità potenziale di tale fattispecie impone, sul piano giuridico, un accertamento certo, formale e definitivo;

TUTTO CIÒ PREMESSO I SOTTOSCRITTI INTIMANO ET FORMALITER DIFFIDANT le competenti Autorità ecclesiastiche a:

1. procedere ex officio all’apertura di un procedimento di accertamento canonico, completo e documentato, in ordine alle circostanze afferenti al Conclave 2025;

2. verificare, in facto et in iure, la piena conformità delle operazioni elettive alle prescrizioni della Universi Dominici Gregis;

3. emettere una pronuncia ufficiale, pubblica, motivata e giuridicamente vincolante circa la validità o invalidità dell’elezione;

DE GRAVI CONSEQUENTIIS IN CASU DUBII PERSISTENTIS I sottoscritti rappresentano che la permanenza di un dubbio oggettivo e non risolto (dubium grave, positivum et prudens) determina effetti giuridicamente e pastoralmente rilevanti.

In particolare i ministri sacri, in foro interno, potrebbero ritenersi non tenuti all’obbligo di comunione gerarchica esplicita nelle azioni liturgiche;

potrebbe verificarsi la sospensione o alterazione della menzione del Romano Pontefice nel Canone della Messa;

i fedeli potrebbero astenersi dalla partecipazione alle celebrazioni ritenute canonicamente dubbie con conseguente lesione della comunione ecclesiale visibile, disarticolazione dell’unità sacramentale e compromissione dell’ordine giuridico della Chiesa.

Tale situazione configura un pregiudizio grave e attuale per l’intero corpo ecclesiale e non può essere rimessa a valutazioni soggettive.

CONCLUSIONES I sottoscritti, ad normam iuris: agiscono ad tutelam veritatis; ad certitudinem iuris restaurandam; ad unitatem Ecclesiae tuendam; e FORMALITER PETUNT ET INSTANT che l’Autorità competente voglia:

pronunciarsi in via definitiva sulla validità dell’elezione;

rimuovere ogni stato di incertezza giuridica;

garantire la piena certezza circa la titolarità del munus petrinum; 

Con osservanza, 

 

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