Petizione per l'applicazione della Legge sulla Dislessia

Cristian

/ #173 Questa non è una petizione come qualsiasi altra

2011-07-13 18:02

#172: Lulù (Lucia Fusco) - Re:

Salve a tutti, pochi o molti che siate.

In questo spazio di discussione rispondo all'affermazione fatta da Lulù (Lucia Fusco) nel messaggio 172, a proposito della seguente frase: "è una petizione come qualsiasi altra, gestita come qualsiasi altra".

Non faccio commenti per non essere frainteso ma riporto solamente un riferimento di legge che, forse potrei non aver compreso correttamente: Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - Supplemento Ordinario n. 93.

Il riferimento può essere letto per intero a questo indirizzo e, per comodità e sinteticità, riporto dopo i miei saluti i punti di interesse (l'art. 65 e l'articolo 64 comma 2 che mi sembra lo completi) evidenziati negli aspetti che mi sembrano importanti e seguiti da una riga di osservazione conclusiva.

In base al suddetto articolo, mi sento di affermare che questa è una petizione affiliativa che sembra non avere valore legale ma può avere il valore di sensibilizzare le persone riguardo ad un argomento (anche se non ne condivido i toni).

Cordialmente

Cristian

 

Art. 65.
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

 

per completezza, riporto anche l'articolo 64, comma 2:

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

Mio commento: la buona fede non è uno strumento che consenta di accertare l'identità delle persone.