PETIZIONE IN DIFESA DEL DIRITTO ALLA QUIETE A CAVA DE’ TIRRENI


Ospite

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2014-04-13 08:44

Suggerirei le seguenti modifiche:
Art. 2 n° 1 - In occasione di manifestazioni religiose e storico-culturali patrocinate dal Comune, è consentita l’accensione, il lancio e lo sparo di detti artifici pirotecnici, previa autorizzazione TULPS, e con specifica autorizzazione del Dirigente del VI Settore comunale competente per materia(PoliziaLocale), al di fuori degli orari indicati al comma 2 del precedente articolo.
Art. 2 n° 2 - E’ consentita l’accensione, il
lancio e lo sparo di petardi o botti consentiti senza autorizzazione alcuna esclusivamente dalle ore 20,00 del 31 dicembre alle ore 04,00 del 1 gennaio.
Art 2 n° 2 - Sono sempre fatte salve le manifestazioni organizzate e gestite direttamente ed unicamente dal Comune.