PETIZIONE IN DIFESA DEL DIRITTO ALLA QUIETE A CAVA DE’ TIRRENI

Antonia

/ #4 proposta di modifica

2014-04-13 11:54

Premesso che il problema delle campane non è stato preso in considerazione ma rappresenta una parte consistente dell'inquinamento acustico a Cava de'Tirreni, specialmente durante la stagione estiva in cui è necessario tenere gli infissi aperti durante il sonno, propongo le seguenti modifiche (aggiungo che non si capisce per quale motivo il Comune, che adotta il regolamento per tutelare la salute dei cittadini, dovrebbe avere la deroga totale a rispettare le norme imposte dal Comune stesso ai normali cittadini):

Art. 1 – Principi generali
1- Su tutto il territorio comunale è severamente vietata l’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi artificiali, petardi o botti di qualsiasi tipologia.
2- E’ consentita l’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi artificiali previa autorizzazione di cui all’art. 57 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i., e con specifica autorizzazione del Dirigente del VI Settore comunale competente per materia (Polizia Locale), su tutto il territorio comunale dalle ore 09,00 alle ore 23,30.
3- L’autorità locale di pubblica sicurezza abilitata al rilascio dell’autorizzazione all’accensione, lancio e sparo di fuochi artificiali, petardi o botti di qualsiasi tipologia ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. è […?].
Art. 2 – Deroghe
1- E’ consentita l’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi artificiali, petardi o botti senza autorizzazione alcuna esclusivamente dalle ore 20,00 del 31 dicembre alle ore 04,00 del 1 gennaio. (eventualmente anche in occasione della festa di Monte Castello)
Art. 3 – Sanzioni
1- Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, con possibilità di estinzione dell’illecito mediante pagamento in misura ridotta della somma di € 500,00 entro 60 giorni dalla prima contestazione e/o notificazione nell’arco di un biennio.
2- In caso di prima recidiva nell’arco di un biennio sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 2.000,00 e in caso di ulteriori recidive una sanzione pari ad € 5.000,00.
Art. 4 – Norme finali e transitorie
1- Fatti salvi i regolamenti e le leggi in materia di inquinamento acustico e pubblica sicurezza, con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme comunali in contrasto con lo stesso o che, comunque, disciplinavano l’utilizzo di fuochi artificiali, petardi o botti di qualsiasi tipologia sul territorio comunale.