BISTROT SULLA TERRAZZA DI SAN PIETRO? RICHIESTA DI VERIFICA CANONICA SULLA GESTIONE DEL CARD. GAMBETTI

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Alla cortese attenzione di S.E.R. Card. Pietro Parolin Segretario dello Stato della Città del Vaticano 

oggetto: preoccupazione dei fedeli circa il possibile allestimento di un bistrot sulla terrazza della Basilica papale di San Pietro in Vaticano e richiesta di verifica canonica sulla gestione dell'Arciprete Card. Gambetti. 

Eminenza Reverendissima,
con rispetto filiale ma con viva preoccupazione ci rivolgiamo a Lei per sottoporre alla Sua attenzione alcune notizie e fatti pubblicamente riportati riguardanti la gestione della Basilica Papale di San Pietro sotto la responsabilità dell’attuale Arciprete, il Cardinale Mauro Gambetti, chiedendo che siano oggetto di attenta valutazione alla luce del diritto canonico.


In particolare, desta sconcerto la notizia — diffusa da fonti di stampa e attribuita a comunicazioni vaticane — circa lavori di ampliamento dell’area ristoro sulla terrazza della Basilica, con la creazione di uno spazio assimilabile a un bistrot. Pur comprendendo le esigenze di accoglienza dei pellegrini, riteniamo che iniziative di carattere commerciale o para-commerciale all’interno o in stretta connessione con il principale luogo sacro della cristianità debbano essere valutate con estremo rigore.


Il Codice di Diritto Canonico stabilisce infatti che nei luoghi sacri «sia ammesso soltanto ciò che serve all’esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione» (can. 1210 CIC), e che « è vietato qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo» (ibid.).

Inoltre, i luoghi sacri, per loro natura, devono essere preservati da usi impropri o anche solo percepiti come sconvenienti dai fedeli, in forza dei cann. 1205–1213 CIC sulla tutela giuridica dei luoghi sacri.

Maggiormente motivo di turbamento — se le informazioni risultassero esatte — sarebbe la collocazione di tale area sopra spazi che custodiscono memorie e sepolture di somma rilevanza apostolica. Anche quando non vi sia violazione formale di norme edilizie o amministrative, resta il profilo della convenienza canonica e pastorale, legato al dovere di custodire la speciale dignità del luogo (cfr. can. 1220 §1 CIC: «Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa sia mantenuta quella pulizia e quel decoro che si addicono alla casa di Dio, e che sia tenuto lontano da esse tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo»).


A ciò si aggiunge la preoccupazione per diversi gravi episodi di intrusione e gesti offensivi avvenuti presso l’Altare della Confessione e altre aree della Basilica, ampiamente riportati dai mezzi di comunicazione. Senza voler formulare giudizi sulle responsabilità personali, tali eventi — se confermati — configurano oggettivamente atti gravemente irriverenti in luogo sacro.

Il diritto canonico qualifica come profanazione gli atti gravemente ingiuriosi compiuti in luogo sacro con scandalo dei fedeli (can. 1211 CIC), prevedendo che in tali casi il luogo non sia adibito al culto finché non sia compiuto il rito penitenziale di riparazione secondo le norme liturgiche.
Il Codice inoltre richiama la necessità di una vigilanza effettiva: i rettori delle chiese e coloro che ne hanno la responsabilità devono provvedere affinché siano impediti, per quanto possibile, abusi e usi indegni (cfr. can. 1220 §2 CIC: «Per proteggere i beni sacri e preziosi si adoperino con la cura ordinaria nella manutenzione anche gli opportuni mezzi di sicurezza»).

Quando si verificano atti di vilipendio o profanazione di cose sacre, il diritto penale canonico prevede anche la possibilità di sanzioni (cfr. can. 1376 CIC; can. 1369 CIC per gli atti che provocano pubblico scandalo o offesa alla religione).


La ripetizione di episodi gravemente irrispettosi, unitamente a scelte gestionali percepite da molti fedeli come inopportune rispetto alla natura del luogo, sta generando diffuso scandalo (cfr. can. 1339 CIC sulla necessità di ammonizione e correzione quando il comportamento provoca scandalo o grave turbamento dell’ordine ecclesiale) e danno all’immagine della Chiesa come custode del luogo sacro per eccellenza.


Per tali motivi chiediamo rispettosamente:
1. che i fatti sopra richiamati siano verificati sotto il profilo canonico e pastorale;
2. che, se ne ricorrono i presupposti, siano adottate le misure previste dal diritto per la tutela della santità del luogo (cann. 1210–1211; 1220 CIC);
3. che venga valutata l’eventuale applicazione di provvedimenti correttivi o sanzionatori previsti dal diritto universale;
4. che, in vista della prossima scadenza dell’incarico di Arciprete della Basilica di San Pietro, si consideri attentamente l’opportunità di un rinnovo, alla luce del bene dei fedeli e della massima tutela dovuta al luogo sacro.


Affidiamo questa segnalazione alla Sua prudente valutazione, mossi unicamente dal desiderio di difendere il decoro, la sacralità e la retta custodia della Basilica del Principe degli Apostoli.


Con filiale rispetto, 

i seguenti firmatari.