Istanza del personale tecnico-amministrativo del Consiglio Nazionale delle Ricerche
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Aggiornamenti
2025-03-27 11:49:20Ciao a tutti,
alcuni aggiornamenti.
1) Le norme che riguardano il riconoscimento dell'anzianità giuridica e del relativo trattamento economico a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento per gli artt. 53 e 54 sono le seguenti:
a) nel CCNL si legge:
“GLI EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI DELLE SELEZIONI PER IL PASSAGGIO DI LIVELLO E/O DI PROGRESSIONE ECONOMICA DECORRONO DAL 1° GENNAIO DELL’ANNO DI RIFERIMENTO;“ (CCNL 2002-2005 - Capo IV - Personale dal IV al IX LIVELLO, Art. 8 - OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DAL IV AL IX LIVELLO, comma 6. https://www.aranagenzia.it/attachments/article/441/CCNL%20RICERCA.pdf);
b) lo stesso comma prosegue con “I REQUISITI UTILI ALLA VALUTAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 53 E 54 PREDETTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA STESSA DATA”;
c) nel bando 322.6 Art. 3 comma 6 alla lettera g è richiesto di indicare i titoli “acquisiti fino al 31.12.2022”;
d) la stessa data è ulteriormente ribadita all’art. 4 comma 3 che specifica “Non saranno valutati i titoli relativi a periodi successivi al 31 dicembre 2022”;
e) ancora, all’articolo 9 comma 3 è scritto “Le progressioni di livello saranno attribuite … con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
In base alle fonti normative ( Costituzione, Leggi ordinarie, Regolamenti, Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Circolari della Funzione Pubblica, Bandi di concorso) secondo il nostro parere e anche quello di avvocati di alcuni sindacati, possiamo confermare (si evince chiaramente) che le attribuzioni non possano assolutamente essere fatte a partire dal 1 Gennaio 2024.
La giurisprudenza riconosce che i ritardi nella pubblicazione dei vincitori di concorsi si configurano come un danno risarcibile e i ritardi amministrativi non possono pregiudicare questo diritto. Lo stesso concetto è ribadito anche dalle norme sulle progressioni verticali che prevedono che i ritardi amministrativi non debbano pregiudicare i diritti dei lavoratori. Inoltre è sancito da varie norme del diritto del lavoro, che le amministrazioni pubbliche debbano agire in modo da non pregiudicare i diritti dei lavoratori (che sono stati comunque compromessi poiché i bandi sono stati pubblicati con 5 anni di ritardo rispetto a quanto indica il CCNL).
Pertanto, se il cavallo bianco di Napoleone è bianco, secondo le normative relative al riconoscimento dell'anzianità giuridica e del relativo trattamento economico, l’anno di riferimento logico (per sillogismo c=2022, d=2022, a=b=c=d=e) è il 2022, e la decorrenza interpretabile non può che essere il primo giorno successivo alla data di riferimento utile per ottenere i titoli, ovvero il 1 Gennaio 2023 (anno per il quale i fondi in questione erano già stati specificamente stanziati, perché la legge impone che le risorse per i bandi siano assegnate e accantonate preventivamente, vincolandole a tale scopo e precludendone l'utilizzo per altre voci di spesa).
Allo stato attuale sollecitiamo il riconoscimento dei diritti spettanti ai vincitori.
Abbiamo chiesto ai sindacati che stanno per avviare iniziative volte al riconoscimento di tali diritti, di valutare la possibilità di fare un unico ricorso a contributo unificato al TAR del Lazio (in quanto il CNR è un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca che ha sede a Roma), la risposta è che sembra sia preferibile farlo per sede di lavoro. Su questo punto, non essendo esperti in diritto del lavoro ci dobbiamo fidare del consiglio dei legali.
2) Buoni pasto: avevamo ragione, il prossimo CCNL dovrà prevedere il buono pasto in ferie e in lavoro agile, inoltre l’Ordinanza già citata della Cassazione, che nell'esercizio della sua funzione, enuncia principi di diritto che hanno una portata generale per garantire l'uniformità dell'interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale, impone il rimborso di 5 anni di buoni pasto non pagati al lavoratore (Ordinanza n. 25840 del 27/9/2024 della Corte di Cassazione https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2024/Cass.-ord.-n.-25840-2024.pdf , che fa seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28 ottobre 2021 ).
3) Se la legge è uguale per tutti, per quale motivo solo al personale Amministrativo e Tecnico l’anzianità di servizio non viene garantita nella stessa percentuale del resto del personale del CNR? Il cedolino di Marzo 2025, persino quello dei vincitori del concorso art. 54, è scandalosamente più basso del corrispettivo dello scorso anno pur con un livello di differenza. Le tasse aumentano, l’anzianità non viene assegnata solo ai paria: è questo il CNR di tutti?
4) Ribadiamo la necessità di rendere pensionabile l’intera indennità di ente mensile (non solo la parte eccedente il 18% della quota A dello stipendio) anche al personale Amministrativo e Tecnico in modo equivalente a quella di altre categorie di lavoratori!
5) Il 12 Febbraio 2025" abbiamo ricevuto la "Circolare n. 10/2025 - Modalità di valutazione dei dipendenti appartenenti ai livelli IV – VIII ai fini della distribuzione della produttività individuale": il metodo di valutazione è diverso da quello degli altri lavoratori, e non si basa su quanto un lavoratore ha prodotto e sul merito, ma alla flessibilità a modificare i compiti e modalità lavorative. Ci ha lasciati perplessi.
6) Alcuni Ricercatori e Tecnologi segnalano una carenza critica di figure Tecniche e Amministrative nella maggior parte degli Istituti.
La base della piramide della forza lavoro si sta riducendo sempre più: negli ultimi anni, ha subito una perdita di circa il 35% dei lavoratori, mentre le esigenze operative richiedono un aumento di tale personale, anche considerando il raddoppio di quello nella parte superiore della piramide (+205%).
È urgente la necessità di bandire concorsi pubblici per l’assunzione di nuovo personale Tecnico e Amministrativo con contratti a tempo indeterminato, nonché di attivare procedure di progressione di carriera per valorizzare le competenze interne, ogni 2 anni come da CCNL.
Le necessità e le richieste tecniche e amministrative, nonché quelle burocratiche, sono in crescita costante. Per garantire un’efficace integrazione dei nuovi assunti, è indispensabile un periodo formativo strutturato che integri le competenze scolastiche con un addestramento pratico per padroneggiare metodologie e procedure specifiche del settore.
Questo approccio eviterebbe errori operativi e garantirebbe coerenza con gli standard professionali richiesti, assicurando al contempo un’adeguata preparazione per affrontare le sfide complesse del lavoro negli Istituti di ricerca.
Grazie a tutti, l’unione fa la forza, non fermiamoci, continuiamo a chiedere il rispetto dei diritti dei lavoratori tutti del CNR!
istanza-ta@isti.cnr.it
Raccolte oltre 500 firme!
2024-10-28 11:01:32In data 24/10/2024 l'istanza del personale tecnico-amministrativo (T&A) del Consiglio Nazionale delle Ricerche ( https://www.petizioni.com/istanza_ta_cnr )
ha raccolto, in varie modalità, oltre 500 firme!
Questo fatto conferma che le questioni elencate sono ben note al personale tutto del CNR, non solo ai T&A, e che la richiesta di soluzioni è sentita, condivisa e necessaria.
Facciamo di seguito alcune precisazioni, risultato di un primo confronto con alcune sigle sindacali e di approfondimenti su normative e sentenze.
Relativamente al punto 8 "riconoscimento del buono pasto nei giorni di lavoro agile, come già accreditato in altri enti", l'Ordinanza n. 25840 del 27/9/2024 della Corte di Cassazione (https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2024/Cass.-ord.-n.-25840-2024.pdf), che fa seguito alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 28 ottobre 2021, ordina ai datori di lavoro di provvedere alla retribuzione ordinaria anche durante le ferie, buoni pasto inclusi, e sanziona chi non lo ha fatto.
Pertanto, se retribuzione ordinaria e buoni pasto sono dovuti durante le ferie, come è plausibile ritenere non spettino quando una persona lavora, indipendentemente dal luogo di lavoro?
Un commento è necessario per il punto 2a) "espletamento e rispetto dei tempi di effettuazione dei concorsi per il passaggio di livello del personale T&A coerentemente con quanto previsto nel CCNL;": è da intendersi "ogni due anni".
In merito al punto 1 "riconoscimento della pensionabilità dell’intera indennità di ente mensile", siamo in attesa di informazioni dalle organizzazioni sindacali che al momento presentano divergenze. Apprezziamo ogni contributo per arrivare a una comprensione condivisa con e tra i sindacati.
In merito al punto 2b)"riconoscimento dell'anzianità giuridica e del relativo trattamento economico dal 1° Gennaio 2023 per gli artt. 53 e 54, e dal 1° gennaio del 2017 ai Collaboratori di Amministrazione vincitori del precedente concorso;", secondo il CCNL l'anno di riferimento è quello della pubblicazione del concorso. Siamo in attesa di conoscere dai rappresentanti sindacali informazioni puntuali.
Relativamente all'annunciato concorso art. 54 per il primo semestre 2025, pur con un anno di ritardo rispetto a quanto pattuito,
e a tutti i concorsi che seguiranno, auspichiamo la pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione, una revisione dei criteri in base all'evoluzione del lavoro degli ultimi anni, oltre una maggiore strutturazione (NON BUROCRATIZZAZIONE!) del CV da presentare, in modo da rendere la valutazione più efficace, semplice e veloce da effettuare.
Facciamo presente a tutti che sono stati ricevuti tramite email ulteriori spunti e riflessioni su problematiche, ben note, che cercheremo di portare a discussione.
Un ringraziamento a tutti i firmatari per il supporto e la condivisione!
istanza-ta@isti.cnr.it