NO AL DEPOSITO DI SCORIE NUCLEARI NAZIONALE NELLA TERRA DELLE GRAVINE

 

PETIZIONE POPOLARE

NO AL DEPOSITO DI SCORIE NUCLEARI NAZIONALE A LATERZA

Nell'elenco delle zone potenzialmente interessate dalla costruzione del sito di stoccaggio definitivo delle scorie nucleari, compaiono ben due aree di Laterza.
La raccolta firme ha l’obiettivo discongiurare il rischio di creare un sito unico delle scorie nucleari nel nostro territorio. Firmiamo e condividiamo tutti questa petizione per preservare e difendere la nostra terra, il nostro futuro e il diritto alla salute.

In allegato il testo della petizione che sarà inoltrato ai vari enti quali Sogin,Mise e Mite corredato dalle firme raccolte e dalle osservazioni prodotte dal Comune di Laterza. 

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 Al: - Comune di Laterza
- MISE - ROMA
- MITE - ROMA
e, p.c.: “SOGIN” S.P.A. - ROMA

 

 


                                     PETIZIONE POPOLARE
avverso le analisi/studi della “SOGIN S.P.A.” poste/i in essere per la determinazione circa l’idoneità idrogeomorfologica, ambientale e faunistica delle aree oggetto di analisi (MT-TA 17 e MT-TA18) per l’eventuale futura realizzazione del DNN e relativo Parco Tecnologico.


Riferimenti:


a) Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche - “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
b) IAEA Safety Standard - “Disposal of Radioactive Waste” Specific Safety Requirements SSR-5, 2011;
c) Direttiva europea “2011/70/Euratom” datata 19.07.2011 - gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) IAEA – International Review of the ISPRA Technical Guide No. 29 on “Siting Criteria of a Near Surface Disposal Facility for Low Level Radioactive Waste” –September 2013;
e) IAEA - SSG-29 (Specific Safety Guide for “Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste”) edit 2014;
f) ISPRA, guida tecnica nr. 29 ediz. 2014 – Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi di bassa e media attività;
g) MISE - Normativa di riferimento aggiornata al 14 Ottobre 2020 – Rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito;
h) SOGIN S.P.A., documento “Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area TA-MT17” codice “DN GS 00163” datato 10.01.2020;
i) SOGIN S.P.A., documento “Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area TA-MT18” codice “DN GS 00164” datato 10.01.2020;
j) Comune di Laterza - “Consultazione pubblica per l’avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ex D.lgs. n.31/2010” - Osservazioni tecniche ai documenti
relativi alle Aree TA-MT 17 e TA=MT 18.

Allegati:
1. SOGIN S.P.A., documento “Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area TA-MT 17” codice “DN GS 00163” datato 10.01.2020.
2. SOGIN S.P.A., documento “Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area TA-MT 18” codice “DN GS 00164” datato 10.01.2020
3. Comune di Laterza - “Consultazione pubblica per l’avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ex D.lgs. n.31/2010” - Osservazioni tecniche ai documenti
relativi alle Aree TA-MT 17 e TA-MT 18.


I firmatari della presente petizione:


V I S T O: il Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche,aggiornato fino alla “legge 27 febbraio 2015, n. 11”, come da riferimento“a”;

V I S T A: La normativa inerente la sicurezza, la gestione per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ed i criteri che determinano la scelta dei siti idonei alla realizzazione del “Deposito Nucleare Nazionale”, come da riferimenti “b”, “c”, “d”, “e” ed “f”;

T E N U T O C O N T O: della vigente normativa del MISE aggiornata al 14 Ottobre 2020come da riferimento “g”;

E S A M I N A T A: la guida tecnica ISPRA, nr. 29 ediz. 2014 – Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi di bassa e media attività;

E S A M I N A T O:

Il documento della SOGIN S.P.A. “Inquadramento geologico,naturalistico e antropico dell'area    TA-MT 17” codice “DN GS00163” datato 10.01.2020;

E S A M I N A T O:

Il documento della SOGIN S.P.A. “Inquadramento geologico,naturalistico e antropico dell'area TA-MT 18” codice “DN GS00164” datato 10.01.2020;

E S A M I N A T O: Il documento redatto dal Comune di Laterza “Consultazione Pubblica per l’avvio della procedura per la localizzazione,costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ex D.lgs. n.31/2010” -
Osservazioni tecniche ai documenti relativi alle Aree TA-MT
17 e TA-MT 18.

 

                                   R A P P R E S E N T A N O:


1. che, nello specifico, l’area denominata TA-MT17, come da riferimento “h” (SOGIN S.P.A., documento “Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area TA-MT17” codice “DN GS 00163” datato 10.01.2020), indica totale assenza di livelli piezometrici affioranti. In realtà, tale valutazione, apparirebbe confutabile considerando che, lo schema geologico rappresentativo della situazione stratigrafica presentato, appare privo di una descrizione litostratigrafica (spessore,giacitura, descrizione della singola unità stratigrafica mancante) dettagliata, utile per la determinazione delle caratteristiche morfologiche del sottosuolo, anche a livello superficiale. Tale area, di fatto, risulta essere interessata dalla presenza di una sorgente acquifera, denominata “Fontana Imperatore”, non contemplata dal documento di studio della “SOGIN” S.P.A.. Si rappresenta, che la presenza di una sorgente idrica all’interno dell’area oggetto di studio, costituirebbe motivo ostativo nella determinazione dell’idoneità del sito come previsto dal criterio di esclusione “CE 10” cui riferimento “f” (ISPRA, guida tecnica nr. 29 ediz. 2014 – Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi di bassa e media attività) che recita:
 " La prossimità di acque del sottosuolo, nelle lorov ariazioni di livello stagionali e non stagionali conosciute, può ridurre il grado dii solamento del deposito e favorire fenomeni di trasferimento di radionuclidi verso la biosfera. Per lo stesso motivo sono da escludere le aree con presenza di sorgenti ed i opere di presa di acquedotti”. Inoltre, la caratterizzazione indicata dal quadro difagliazione (mediante semplice osservazione aerofotografica dell’area), evidenzia l'esistenza di faglie e deformazioni geomorfologiche attribuibili a presumibile attività tettonica. La presenza di tali deformazioni, a soli 3 km dall’area oggetto di studio,necessiterebbe la condotta di verifiche più approfondite al fine di determinare un quadro più specifico ed esauriente della tettonica locale, rendendo, pertanto,l’utilizzo dell’osservazione aerofotografica come unico strumento di analisi, non pienamente esaustivo.

2. che, nello specifico, l’area denominata TA-MT18, come da riferimento “i”, indica totale assenza di livelli piezometrici affioranti. In realtà, tale valutazione, apparirebbe confutabile considerando che non sia stata condotta alcuna analisi stratigrafica utile per la determinazione delle caratteristiche morfologiche del sottosuolo, anche a livello superficiale. Tale area, di fatto, risulta essere interessata dalla presenza di una sorgente acquifera, denominata “Fontana Candile”, non contemplata dal documento di studio della “SOGIN” S.P.A.. Si rappresenta, che la presenza di una sorgente idrica all’interno dell’area oggetto di studio, costituirebbe motivo ostativo nella determinazione dell’idoneità sito come previsto dal criterio di esclusione “CE 10” cui riferimento “f” (ISPRA, guida tecnica nr. 29 ediz. 2014.
-Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi di bassa e media attività) che recita:“La prossimità di acque del sottosuolo, nelle loro variazioni di livello stagionali e non stagionali conosciute, può ridurre il grado di isolamento del deposito e favorire fenomeni di trasferimento di radionuclidi verso la biosfera. Per lo stesso motivo sono da escludere le aree con presenza di sorgenti e di opere di presa di acquedotti”.

3. dai sopralluoghi effettuati dalla “SOGIN” S.P.A. nelle aree indicate di cui ai riferimenti “h” ed “i”, si evince che le osservazioni inerenti la fauna stanziale e migratoria siano state condotte nel solo mese di ottobre. Tali osservazioni, limitate ad un solo mese autunnale, non permetterebbero di valutare al meglio le biodiversità faunistiche presenti nel territorio motivo di studio. L’area TA-MT 17, cosic ome la TA-MT 18, perché limitrofe a ben due parchi, uno nazionale ed uno regionale, vedrebbero in realtà, la presenza di molte specie animali tra le quali alcune protette come i rapaci “Capovaccai”, “Gheppio”, “Falcho Pellegrino” ed altre specie di grandi dimensioni come il “Corvo Imperiale”, il “Gufo Reale”, il “Grillaio”,ecc..                (la cui presenza è consultabile presso il sito “WWF”all’indirizzo delle specie protette “https://www.wwf.it/oasi/puglia/monte_sant_elia/ambiente__flora_e_fauna/).Si ritiene, pertanto, che al fine di appurare con maggiore completezza le specificità faunistiche esistenti, sia stanziali che migratorie e, nel caso specifico, l’avifauna, sianecessario condurre osservazioni che ricoprano l’intero arco temporale delle quattro stagionalità. Inoltre, l’elenco delle specie volatili descritto nei documenti di studio cui riferimenti ‘h” ed “i”, non tiene conto di specie presenti nel territorio localee riportate nella Direttiva 2009/147/CEE,come la Sterpazzolina,l’Occhiocotto, la Cince, il Passero Solitario, lo Scricciolo e la Monachella. In aggiunta, lo stesso elenco, non tiene conto di altre specie animali presenti localmente e previste dalla “Direttiva 92/43/CEE e di interesse conservazionistico, come il Geko di Kotschy ed il Colubro Leopardino. I documenti di studio sviluppati dalla “SOGIN S.P.A.”,appaiono altresì deficitari di un ulteriore approfondimento mirato a valutare l’impatto ambientale che l’eventuale presenza del DNN possa comportare verso due“Important Bird Area” presenti sul territorio:

- “IBA 135 Murge” (distante circa 4,6 km da TA-MT 17);
- “IBA 139 Gravine” (distante circa 1,3 km da TA MT 18).


4. come riportato nel precedente punto, le aree di cui ai riferimenti “h” ed “i” risultano essere limitrofe a due parchi ambientalistici protetti di interesse rispettivamente nazionale e regionale ed un parco archeologico.

Nello specifico:
- il Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano,distante circa 2,7 km dalla TA-M 17;
- Il Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, distante circa 3,8 km dalla TAMT 18;
- Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, distante circa 7,4 km da entrambi i siti oggetto di studio.
- Nelle prossimità delle sopra citate aree, sono individuabili i seguenti Siti d’Importanza Comunitaria e “Zone di Protezione Speciale”:
- ZSC/ZPS IT9120007 Murgia Alta, distante circa 2,4;
- ZSC/ZPS IT9220135 Gravine di Matera, distante circa 3,2 km;
- ZSC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, distante circa 4,6 km.
Tale prossimità, stride con il paragrafo “I3-sottopara 3” della guida in riferimento “f” che, nell’individuazione dei criteri di scelta del sito adibito ad ospitare il DNN, prevede la “compatibilità dell’area destinata alla realizzazione del deposito con i vincoli normativi, non derogabili, di tutela del territorio e di conservazione del patrimonio naturale e culturale”. Tale requisito di scelta, viene successivamente fissato come criterio di esclusione per le determinazioni del Sito, cui guida in riferimento “f” paragrafo CE11 che recita: “Sono quelle aree ove sono presenti paesaggi, habitat e specie animali e vegetali tutelati: parchi nazionali, regionali e interregionali, riserve naturali statali e regionali, oasi naturali, geoparchi, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e zone umide identificate in attuazione della Convenzione di Ramsar”.
Si evidenzia che tale criterio, nel prevedere come motivo ostativo all’idoneità del sito in esame per la realizzazione del DNN la presenza di parchi o aree protette, non lascia addurre motivi esclusivamente dovuti alla loro sovrapposizione o loro inscrizione all’interno dei perimetri oggetti di studio, ma anche della loro stessa prossimità, cosi come specificato dall’approfondimento fornito dal criterio CA 10 del riferimento “f” che recita:  “Si deve tenere conto, esternamente alle aree naturali protette di cui al criterio CE11, degli Allegati delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE per habitate specie animali e vegetali e della banca dati ISPRA per i Geositi. In fase di caratterizzazione si deve inoltre tener conto dell’eventuale presenza di specie a rischio segnalate nelle Liste Rosse della Flora e della Fauna Italiane (International Union of Conservation of Nature - IUCN)”.

5. Di fatto, i documenti di studio per la determinazione dell’idoneità dei siti utili alla realizzazione del DNN e relativo Parco Tecnologico, di cui ai riferimenti “h” ed “i”,
non tengono conto, considerata la loro presenza/prossimità nelle/alle aree TA-MT 17 e 18, dei complessi energetici di tipo elettrico eolico/fotovoltaico e gasdotti preesistenti. Tale condizione costituirebbe motivo di valutazione preventiva da parte della “SOGIN S.P.A.” utile a stabilire la possibilità di reciproco impatto tra creazione del complesso DNN e presenza/prossimità di infrastrutture energetiche, come peraltro approfondito dal criterio “CA 13” della guida di cui al riferimento “f”, che recita:  “Deve essere valutato il possibile impatto reciproco derivante dalla vicinanza di infrastrutture critiche o strategiche (quali ad es. i sistemi di produzione,stoccaggio e distribuzione di energia elettrica, gas naturale e olio combustibile e gli insediamenti strategici militari operativi)”. Di seguito, si riporta un breve elenco delle infrastrutture in questione:
- La presenza del Metanodotto Massafra-Biccari della Snam Rete Gas S.p.A. che si estende lungo il confine tra le regioni Puglia e Basilicata e che attraversa, il territorio dell’area designata quale possibile sito per il D.N.N. TA-MT 17;
- La presenza del Parco Eolico Monachelle (Castellaneta) “EDP Renewables Italia S.R.L.” in stretta prossimità con l’area designata TA-MT 18 quale possibile sito per la creazione del D.N.N.;
- La presenza del Parco Eolico Serro Lo Monaco (Laterza);


                                     PER QUANTO SOPRA

tenuto conto dei fattori idrogeomorfologici, ambientali e faunistici rappresentati, come peraltro tecnicamente evinti dal documento in riferimento “j” (Comune di Laterza -“Consultazione pubblica per l’avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ex D.lgs.n.31/2010” - Osservazioni tecniche ai documenti relativi alle Aree Ta_Mt-17 e Ta_Mt-18), voglia essere disposta, di concerto con tutte le autorità a cui viene rivolta la presente petizione, una rinnovazione e rivisitazione degli studi che hanno condotto all’elaborazione dei documenti delle arre con codici TA MT 17/18. In subordine, in caso di denegato riscontro e/o dialogo sulle ragioni che sono state evidenziate con la presente petizione, i medesimi sottoscrittori adiranno presso tutte le competenti sedi giudiziarie al fine di vedere accolte le proprie ragioni di fatto e di diritto.


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