NO AVVISI ASL ILLEGITTIMI
NO AVVISI ILLEGITTIMI
CHIEDIAMO L’ANNULLAMENTO DI TUTTI GLI AVVISI CHE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE PUGLIA STANNO INVIANDO AI CITTADINI
MOTIVAZIONE
In un momento storico particolarmente delicato, come quello che stiamo vivendo, alle prese con le terribili conseguenze socio-economiche di una pandemia senza precedenti, molti cittadini si sono visti recapitare avvisi dell’ASL, per “presunte” mancate disdette, relative a prestazioni mediche, riconducibili a date dal 2011 in poi. In tanti, pur di non incorrere in ulteriori sanzioni, stanno decidendo di pagare, anche se consapevoli di essere vittime di un abuso velato. Come Associazioni del territorio ci stiamo impegnando a supportare i cittadini nel fornire tutte le informazioni utili per tutelare i loro diritti, ed avviare l’iter per la richiesta di annullamento dei suddetti avvisi, vere e proprie diffide di pagamento. Da qui la decisione di attivare una petizione popolare da trasmettere agli Organi Istituzionali della Regione Puglia, affinché prendano in esame una moratoria di tutti gli avvisi inviati, per poi procedere ad una opportuna rivisitazione della normativa di riferimento.
LE NOSTRE RAGIONI
Gli avvisi inviati (dall’Asl di Taranto ad esempio) fanno riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 2268/2010 ed in particolare al punto 10), che testualmente recita: “di stabilire che, ai sensi dell’art.3, comma 15 del D. Lgs. 124 del 29/04/1998 ed al fine di ridurre i tempi di attesa, per le nuove prenotazioni non disdette almeno 48 ore prima della data fissata dai cittadini, mediante i diversi canali di comunicazione verso il sistema CUP aziendali si dovrà applicare una penale equivalente al ticket previsto per quella prestazione”. Tale formulazione, sia pur non riveniente da nessun riferimento legislativo regionale emanato fino al 2010, dice chiaramente di richiamare l’art. 3, comma 15 del D.Lgs. n. 124/1998. Cosa dice, quindi, l’art. 3, comma 15 del D.Lgs. n. 124/98? Ebbene l’art. 3, comma 15, del D.Lgs. n. 124/98 riporta testualmente: “L’utente che non si presenti ovvero non preannunci l’impossibilità di fruire della prestazione prenotata è tenuto, ove non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione”. Appare evidente che la formulazione della delibera regionale del 2010 è in netto contrasto con la normativa nazionale, soprattutto, per quanto attiene all’esonero del pagamento ticket destinato ai soggetti esenti. Per la gerarchia delle fonti legislative, la normativa nazionale si pone a livello di rango superiore e quindi, acquisisce valore perentorio rispetto a qualsivoglia atto di diramazione secondaria. Per trovare una prima normativa regionale in materia, si deve fare un salto temporale di quasi nove anni arrivando alla Legge Regionale n. 13 del 28 marzo 2019 e precisamente all’art.7, comma 4), che testualmente riporta: “L’assistito che non si presenta nel giorno previsto per l’erogazione della prestazione, senza aver dato idonea disdetta entro le quarantotto ore antecedenti l’erogazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, è tenuto al pagamento della prestazione all’erogatore pubblico o privato accreditato, secondo la tariffa prevista dal vigente nomenclatore tariffario, anche se esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria”. Nel frattempo, però, l’Asl di Taranto con propria determinazione n.2223 del 26 settembre 2017, ha approvato un nuovo Regolamento aziendale, che detta tempi e modalità di riscossione delle somme a titolo di sanzione, per mancata disdetta delle prenotazioni. Anche il succitato Regolamento Aziendale può annoverarsi tra gli atti di diramazione, non per effetto della Legge Regionale n. 13/2019 in quanto emanata successivamente, ma per la D.G.R. del 2010, la cui nullità è stata precedentemente richiamata per disallineamento alla normativa nazionale. La nebulosità e l’assenza di chiarezza che caratterizzano la problematica in oggetto, ha indotto noi Associazioni a scrivere, in data 24 gennaio 2021, al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, all’Assessore alla Sanità. Pierluigi Lopalco, al Capo Dipartimento della Salute Vito Montanaro, al Presidente della 3^ Commissione Salute, Mauro Vizzino ed a tutti i Consiglieri Regionali, una nota con la quale si chiedeva una temporanea sospensione degli effetti di tutti gli avvisi inviati, dando luogo, così, ad un puntuale accertamento sulle fonti normative.
AD OGGI NESSUNO HA RISPOSTO!
Altro aspetto che attiene, secondo il nostro parere, alla nullità degli avvisi, è la corretta interpretazione della natura di questa asserita pretesa creditoria, e cioè considerarla “penale” piuttosto che “sanzione amministrativa”, come la ratio della normativa vigente suggerisce. Infatti, nella normativa nazionale n. 124/98 viene utilizzato il termine: “pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione”, così come anche nella Legge Regionale n. 13/2019 viene utilizzato il termine: “pagamento della prestazione all’erogatore pubblico o privato accreditato, secondo la tariffa prevista dal vigente nomenclatore tariffario, anche se esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria”. In entrambi i casi non viene usato il termine “penale” a dimostrazione che, sia per il legislatore nazionale che per il legislatore regionale, il pagamento delle mancate disdette deve intendersi a titolo di “sanzione amministrativa”, il cui termine di prescrizione è di 5 anni. A nulla, a nostro parere, valgono i diversi pronunciamenti solo “lessicali” della delibera di Giunta Regionale del 2010 e del Regolamento aziendale Asl del 2017, inapplicabili sia sotto il profilo giuridico, che dal punto di vista pratico, poiché la succitata Delibera di Giunta Regionale risulta priva di un Regolamento applicativo, e il Regolamento aziendale non può avere effetto di retroattività.
CHIEDIAMO AI CITTADINI
Di sottoscrivere con noi questa petizione on-line nell’intento di raggiungere i seguenti obiettivi: · Informare e coinvolgere l’opinione pubblica; · Stimolare la partecipazione democratica dei cittadini in una battaglia che riteniamo giusta; · Sollecitare le Istituzioni Regionali affinché diano ascolto alle nostre richieste. Le Associazioni, dalle loro sedi F.to Angelo Riccardi* F.to Annamaria Caponio* F.to Giovanni Santoro* F.to Caterina Fraccascia* F.to Pasquale Rizzi* F.to Formisano Michele* F.to Cosimo Pascadopoli* F.to Giovanna Failli* F.to Francesco Terulli*
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