PROFESSIONE ODONTOTECNICO. Petizione per un nuovo profilo professionale.

 

AL MINISTRO DELLA SALUTE
                                                   
La presente petizione per sollecitare l'introduzione di un nuovo profilo professionale che possa ridefinire l'operatività del moderno odontotecnico in armonia con l'attuale esigenza di riordino delle prefessioni sanitarie e con i riferimenti normativi dell' Unione Europea.

           P R E M E S S O:

- che la professione di odontotecnico, precedentemente definita "arte sanitaria usiliaria" (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e R.D 31 maggio 1928 n. 1334,  può essere considerata a tutti gli effetti "professione sanitaria" con l'introduzione della Legge 42 del 26 Febbraio 1999;

- che è opinione largamente diffusa la necessità di individuare e regolamentare le reali mansioni e l'operatività dell'odontotecnico moderno nel contesto UE e addivenire alla contestuale ABROGAZIONE del R.D. 1334 del 31 Maggio 1928 (art. 11);

- che sarebbe auspicabile,  conseguentemente alla ridefinizione del profilo professionale odontotecnici,  istituire un apposito Albo/Ordine  professionale riconosciuto 
nel rispetto di quanto già previsto per altre professioni affini dalla L. 43/2006;                                                                          

         C H I E D I AM O

1)  Abrogazione definitiva del Regio Decreto 1334 del 31 maggio 1928 (art.11) ;

2) Successiva introduzione di un nuova norma che ridisegni il PROFILO PROFESSIONALE dell' odontotecnico italiano in armonia con i riferimenti normativi dell' Unione Europea:

 (ISCO 08- code 321) ;

In riferimento al Regio Decreto 1334 del 31 Maggio 1928 (art. 11) si ritiene che questa legge a dir poco antica, vetusta e obsoleta a firma di Vittorio Emanuele III,  che regola ancora oggi l'operato degli odontotecnici in Italia,  non rappresenta affatto l'attuale stato dell'arte di questa professione sempre più moderna e all'avanguardia. Una professione di alto profilo che richiede un continuo e costante aggiornamento per stare al passo con i tempi e con l'innovazione tecnologica in atto a beneficio dei cittadini.

Non è più possibile continuare ad operare con una norma legislativa che limita notevolmente lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze tecnico-scientifiche che l'odontotecnico in tutti questi anni ha maturato. E' passato ormai quasi un secolo da quando questo decreto è entrato in vigore e oggi l'odontotecnico moderno non è più il "maniscalco" che operava nel 1928 in condizioni assolutamente non paragonabili all'attuale operatività del professionista odierno...

Molto spesso gli odontotecnici sono chiamati a collaborare con l'odontoiatra alla verifica dei dispositivi protesici che producono direttamente sul paziente, specialmente quando vengono trattati casi complessi di riabilitazioni protesiche e implantari che richiedono attente valutazioni tecniche e molteplici e scrupolose verifiche, di conseguenza l'intervento dell'odontotecnico diviene talvolta indispensabile e assolutamente fondamentale per il successo del trattamento protesico posto in essere dall' odontoiatra  a beneficio del paziente.

La "verifica di congruenza" del dispositivo protesico sul paziente compiuta dall' odontotecnico, anche se in presenza e sotto la supervisione dell'odontoiatra abilitato, purtroppo però espone drasticamente l' odontotecnico all'esercizio abusivo della professione e l'odontoiatra al "concorso" per tale reato; questo perchè gli odontotecnici sono regolamentati ancora oggi, dopo quasi un secolo, da questa norma legislativa (R.D. 1334 del 1928) che vieta di fatto qualsiasi contatto tra odontotecnico e paziente. Un'anomalia tutta italiana, visto che in Europa gli odontotecnici possono operare addirittura in piena autonomia e senza particolari vincoli e ristrettezze. Vedi: ISCO 08- code 321)

E' assolutamente indispensabile regolamentare, attraverso una norma chiara e quanto più inequivocabile ed esaustiva possibile, le reali mansioni dell'odontotecnico moderno riguardo al suo intervento di verifica tecnica sul paziente, quando e se richiesto dal medico, differenziandole nettamente dalla prestazione clinica di competenza esclusiva dello stesso odontoiatra abilitato.  
Ciò al fine di evitare che una banale "prova protesica" posta in essere dall'odontotecnico sul paziente anche se in presenza del dentista, possa essere interpretata come "esercizio abusivo" (art. 348 c.p.) con tutte le conseguenze civili e penali che possono derivare da questa legge: "
(GLI ODONTOTECNICI SONO AUTORIZZATI UNICAMENTE A COSTRUIRE APPARECCHI DI PROTESI DENTARIA SU MODELLI TRATTI DALLE IMPRONTE LORO FORNITE DAI MEDICI CHIRURGHI E DAGLI ABILITATI A NORMA DI LEGGE ALL'ESERCIZIO DELLA ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, CON LE INDICAZIONI DEL TIPO DI PROTESI DA ESEGUIRE. È IN OGNI CASO VIETATO AGLI ODONTOTECNICI DI ESERCITARE, ANCHE ALLA PRESENZA ED IN CONCORSO DEL MEDICO O DELL'ABILITATA ALL'ODONTOIATRIA, ALCUNA MANOVRA, CRUENTA O INCRUENTE, NELLA BOCCA DEL PAZIENTE, SANA O AMMALATA.) ".  
-Art. 11 R.D. del 31/05/1928-

Testo di legge integrale:      http://ape.agenas.it/documenti/provider/REGIO_DECRETO_31maggio1928.pdf

E' del tutto evidente come questa norma non corrisponda più all'attuale stato dell'arte della professione di odontotecnico.
Gli odontotecnici oggigiorno operano utilizzando le più sofisticate tecnologie e conoscenze scientifiche, dunque, questa norma legislativa continua drasticamente a limitare notevolmente lo sviluppo e l'applicazione pratica di tutte le conoscenze tecnico-scientifiche che il professionista odontotecnico può mettere a disposizione dell'odontoiatra e del suo assistito.


Non specificando quali siano le reali mansioni in questione e quale differenza passi tra una manovra tecnica e una prestazione clinica, ogni tipo di contatto tra odontotecnico e paziente è inteso in sede giudiziaria come esercizio abusivo della professione odontoiatrica in ottemperanza a questo riferimento normativo che non rappresenta più ormai i principi operativi dell'odontotecnico moderno nel contesto UE. 

Questa petizione C H I E D E:

1) la definizione di una nuova regolamentazione normativa appositamente riguardante il PROFILO PROFESSIONALE ODONTOTECNICI in linea con altre professioni affini (Legge 26 febbraio 1999, n. 42 -norma sulle disposizioni in materia di professione sanitarie-);

2)    la contestuale ABROGAZIONE dell' Art. 11 del R.D. 1334 del 31 maggio 1928;

3)  la relativa istituzione di un apposito Albo/Ordine professionale "riconosciuto" a tutela degli interessi del moderno professionista odontotecnico;

PRINCIPALI MOTIVI DI SOSTENIBILITA' DELLA PETIZIONE:

1) Non è possibile esercitare una professione moderna e all'avanguardia come questa con una regolamentazione legislativa vecchia quasi un secolo...  In Europa non esiste nulla di simile!

2) E' necessario regolamentare l'operatività dell' odontotecnico professionista riconoscendo e valorizzando il ruolo che attualmente ricopre in equipe con il team odontoiatrico moderno, possibilmente equiparandone le competenze agli altri paesi dell'Unione Europea.

3) La presenza dell'odontotecnico nel team odontoiatrico, limitatamente alle sue reali competenze tecniche specifiche, aumenta sensibilmente la qualità del trattamento e il valore aggiunto nelle diverse fasi della riabilitazione protesica posta in essere dall'odontoiatra a beneficio del cittadino-paziente.

Si rende dunque necessario e non più procrastinabile ormai adoperare una nuova regolamentazione legislativa che possa sostituire il riferimento normativo indicato dal Regio Decreto 1334 del 31 Maggio 1928 (art. 11) e prevedere un più attuale e moderno profilo professionale per l'odontotecnico, anche senza necessariamente instituire nuovi percorsi universitari come è già avvenuto per altre professioni affini (Circolare del 20 settembre 2011, Prot. 0043468),  secondo quanto di seguito proposto e indicato:

"L'odontotecnico, UNICO ed esclusivo fabbricante e distributore di dispositivi medici su misura  (protesi dentarie), regolarmente abilitato e iscritto al Ministero della Salute è un professionista che su specifica richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità del medico odontoiatra abilitato, compie nel cavo orale solo ed esclusivamente verifiche del dispositivo che egli stesso produce e realizza in esclusiva, e ogni necessaria manovra di congruità di carattere strettamente tecnico finalizzata alla riabilitazione protesica posta in essere dall'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria nel pieno rispetto della salute del paziente. Rimane il divieto assoluto per l' odontotecnico di compiere, in autonomia, manovre di qualsiasi natura direttamente nel cavo orale del paziente se non in presenza e sotto la supervisione del Medico Odontoiatra Abilitato. (Proposta "nuovo profilo professionale odontotecnico")

Norma di recente riferimento:
"Disposizioni in materia di professioni sanitarie"  
Gazzatta Ufficiale N° 50 del 2-3-1999


D.T. Esmeraldo Gesuè
Presidenza Nazionale
Odontotecnici A.I.P.OD.

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Associazione Italiana Professionisti Odontotecnici    Contatta l'autore della petizione