PETIZIONE EX ART. 50 COST. RICHIESTA ABROGATIO LEGIS EX ART. 138

                                                                                                                Al Presidente

                                                                                                                della Repubblica Italiana

                                                                                                                On. Giorgio NAPOLITANO

                                                                                                       e.p.c.

                                                                                                                Ai Presidenti

-          Senato della Repubblica

-          Camera dei Deputati

-          Corte Costituzionale

 

 

 

OGGETTO: Petizione ai sensi ex art. 50 della Costituzione italiana con raccolta di firme finalizzata all’abrogatio legis della Riforma dell’Università e Ricerca Scientifica ex art. 138 comma 2 Cost

 

 

 

 

         Il sottoscritto Dr. Marino SAVINA, Presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenti Comparto Sicurezza Internazionale, a tutela e nell’interesse dei propri figli e dei figli degli associati, convenzionati e della categoria degli studenti iscritti alle Università italiane per Ordine Grado e Facoltà, inoltra la presente missiva, eccependo ed esternalizzando i punti dolenti della Riforma varata dal Parlamento nella seduta del 22 dicembre 2010 in via definitiva:

PREMESSO

Con riferimento a quanto contenuto nel testo in oggetto approvato dal Senato della Repubblica, si richiamano le presenti doglianze e ponendo la dovuta critica per la successiva valutazione di modificazione disponendole in visione ai lettori articolo per articolo.

IN DIRITTO

         Ex art. 1 comma 5: la possibilità di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero, al fine di favorire la competitività delle Università svantaggiate, lede il principio di concorrenza, che deve essere mirato al raggiungimento degli obiettivi programmatici e dell’autonomia gestionale del singolo Ateneo, proprio per evitare che l’insorgere di Università che fino ad oggi hanno usufruito di finanziamenti nazionali ed europei, possa inficiare l’operato della compagine sociale di Atenei impegnati da sempre nella preparazione culturale professionale dei propri iscritti – si fa riferimento in questa sede, dei finanziamenti operati a favore di Università private come la S. pio V di Roma nei confronti della quale lo scrivente ha prodotto denuncia querela (oggetto di procedimento penale e di indagine da parte della trasmissione Report di RAI Due) per la quale come per tante altre università, le iscrizioni sono state in virtù di agevolazioni al rilascio di titoli accademici senza il rispettivo sostenimento di esami nella interezza del programma previsto dal Ministero competente;.

         Ex art. 3 la norma tesa a garantire agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi l’accesso all’università era già in auge con la precedente norma;

         ex art. 2 lett. c: la sfiducia al Rettore dell’Università, da parte del corpo elettorale con composizione dei tre quarti dei componenti, non può essere intesa con un periodo d’esame di due anni dal mandato conferito ma annualmente restando fermi i principi dettati dal codice civile con astanti deliberanti a maggioranza qualificata ed in ordine ai 510/millesimi dei presenti;

         ex art. 2 lett. g, la durata in carica del senato accademico deve veder abolita la nomina di un mandato a sei anni, confermandosi pertanto il periodo di quattro anni ma con esclusione di rinnovo;

         ex art. 2 lett. l, esclusione del rinnovo del mandato per i componenti del consiglio di amministrazione e conferma del periodo di incarico per soli quattro anni;

         ex art. 3 lett. g,h,i,l. si confermano;

         ex art. 3 comma 1 esclusione del principio di liberalità della fusione di due o più università con federa mento anche se limitatamente ad attività o strutture, per il principio di determinatezza della iscrizione degli studenti e dell’attività dei professori e ricercatori assegnati, che promuoverebbe una mobilità non preventivamente autorizzata dagli interessati. I fondi generati dalla fusione, sarebbero di dubbia provenienza, dato che i costi in contabilità non potrebbero subire variazioni di rilievo, essendo le strutture insufficienti a garantire un maggior numero di iscritti fruitori dei servizi e ciò per ribadire che da tale fusione risulterebbero agevolate unicamente le università che fruendo di fondi statali e/o comunitari non hanno sufficienti iscritti;

         ex art. ex art. 3 comma 5: ricadrebbe sul Ministero competente, “la facoltà di finanziare con proprio decreto il fallimento delle procedure….OMISSIS….” di cui all’ex art. 3 comma 4 sopra richiamato;

         ex art. 4 lett. f il costo standard previsto per studente in corso è già in auge e la determinazione dell’effetto sul bilancio dell’Ateneo va configurato sui reali oneri delle famiglie, chiamate ad affrontare costi esosi che non devono in alcun modo essere aumentati, proprio perché dettati a garanzia del diritto allo studio per tutti coloro che vivono con qualsiasi tipologia di reddito da lavoro;

         ex art. 7: ribadendo i principi dettati in tema di conflitto per gli esercenti le attività libero-professionali e a regime con attività di dipendente a tempo pieno, si vuole evidenziare che la norma era già applicata ex artt. 13-14-15 D.P.R. 3821980 comma 11 e non ha visto azioni sanzionatorie nei confronti di chi ha posto in essere tali violazioni;

         ex art. 9 le modalità di svolgimento di attività di istruzione e ricerca era già in auge;

         ex art. 10: la validità dello svolgimento dell’attività in più di un Ateneo opera ex legis e non deve in forma assoluta consentire retribuzioni ma corresponsione di remunerazioni a titolo di rimborso;

         ex art. 11: lo svolgimento di attività di istruzione e ricerca, devono restare vincolate alla tematica delle attività correlate in regime intra e extramoenia, senza deroghe;

         ex art. 20: in riferimento alla sottoscrizione o stipula di contratti a titolo oneroso o gratuito mirati all’insegnamento, fermo restando la validità dell’insegnamento, contrastano con quanto richiamato nel successivo ex art. 2 devono essere espressamente esecutive del D.P.R. 382/80 ex artt. 13-14-15- comma 11 senza deroghe;

         ex art. 24 comma 3: la durata dei contratti triennali non può essere esclusa a priori per l’espletamento dell’attività didattica e la ricerca, fermo restando una valutazione dall’organo competente per un periodo di due anni, vincolandone la sottoscrizione anche per sedi diverse, proprio per garantire oltre la qualificazione professionale anche il proseguo dell’attività di ricerca correlata e svolta che potrebbe non essere giunta a definizione, compromettendo il diritto del medesimo alla titolarità esclusiva oltre ad eventuali finanziamenti da parte dei privati nel campo specifico;

         ex art. 24 comma 5: assolutamente non può essere assunto a tempo indeterminato a ruolo di docenza come professore associato, chi ha svolto l’attività richiamata ex art. 24 comma 3, proprio per garantire eventuali agevolazioni in sede di conferimento di incarichi in forma di nepotismo, altresì menzionato nello stesso articolo laddove si evince:”l’espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nell’ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni”, poiché ciò che deve essere valutato è la prova d’esame scritta e l’esposizione orale della conoscenza della materia e non il conferimento di un contratto che può solo generare un riconoscimento di punteggio superiore;

         ex art. 25 comma 3: proprio il richiamato dettame ex art. 1 comma legge 230/2005 e l. 210/98 prevedono che a seguito dell’idoneità conseguita il titolare del contratto di professore associato e ordinario possa essere assunto nel ruolo di competenza per i quali si annullano i criteri adottati nelle disposizioni precedenti per contrasto normativo;

VISTI

         I principi contenutiex art. 33 comma 6 Cost.;

         i principi contenuti nella Costituzione Italiana in materia di concorrenza sent. n. 308/2004 della Corte Costituzionale;

         ex art. 23 comma 1 in materia di contratti per l’attività di insegnamento ed il contrasto con l’ex art. 33 Cost.e con l’ex art. 3 Cost. in materia di uguaglianza di tutti i cittadini;

i diritto per l’accesso ai pubblici concorsi e l’obbligo del possesso dei titoli richiesti a seguito della pubblicazione del bando su G.U. o G.U.E.;

CHIEDE

         L’accoglimento della presente missiva;

         l’inoltro della presente alle Commissioni Bicamerali competenti per le eccezioni sollevate ed il contrasto delle norme sopra rilevate, al fine di verificare in sede di commissione referente, l’esigenza di una modifica del D.D.L. in oggetto impugnato.

Quanto sopra per doverosa notizia e per il più a praticarsi.

Roma 24 dicembre 2010                                                                   PRESIDENTE NAZIONALE

                                                                                                       Associazione Nazionale Dipendenti

                                                                                                       Comparto Sicurezza Internazionale

                                                                                                                  SAVINA Dr. Marino


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