Richiesta STRAORDINARIA di ACCESSO DIRETTO - TFA SOSTEGNO V CICLO

Oggetto: Richiesta STRAORDINARIA di ACCESSO DIRETTO al Corso di Formazione per il
Conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni
con Disabilità Anno Accademico 2019-2020 – TFA SOSTEGNO V CICLO.

I candidati al TFA V CICLO che hanno superato con esito positivo la prova preselettiva, e/o in possesso delle tre annualità di servizio, ai sensi del Decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020, e/o i soggetti ex L. n. 104/92, che sono stati impossibilitati a causa dell’emergenza Covid-19 ad espletare la prova scritta, dei seguenti Atenei:


1. Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per i gradi Infanzia, Primaria, Secondaria
di Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado;
2. Università degli Studi di Messina per i gradi Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo
Grado;
3. Università Kore Enna per i gradi Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado;
4. Università Suor Orsola Benincasa di Napoli per i gradi Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo
Grado e Secondaria di Secondo Grado;
5. Università Europea di Roma per i gradi Infanzia e Secondaria di Primo Grado;
6. Università degli Studi di Firenze per i gradi Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado;
7. Università degli Studi di Foggia per i gradi Secondaria di Primo Grado e Secondaria di Secondo
grado.
8. Università degli Studi di Salerno per i gradi Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado eSecondaria di Secondo grado.

PREMESSO CHE

• con D.M. n. 95/2020, in ossequio al D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e del D.M. del 30 settembre 2011, modificati e integrati dal D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019, è stata indetta presso gli Atenei italiani la procedura per l’ammissione ai percorsi del V Ciclo del TFA Sostegno per l’A.A. 2019/2020 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità;
• l’art. 1 del D.M. del 28/04/2020 n. 41, a causa dell’emergenza epidemiologica che ha colpito il nostro Paese, ha ricompreso le date di svolgimento delle prove tra il 22 settembre 2020 ed il 1° ottobre 2020, con esplicita previsione di conclusione dei percorsi di specializzazione entro il 16 luglio 2021;
• in ottemperanza all’art. 2, comma 8 del D.L. n. 22/2020 e successiva Legge di conversione n. 41/2020, è stato previsto l’accesso diretto alle prove scritte per l’ammissione al V ciclo del TFA Sostegno per i candidati che, nei dieci anni scolastici precedenti, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, ai sensi del Decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020;
• i test preselettivi si sono regolarmente svolti, per come indicato nell’art. 1 del D.M. del 28/04/2020 n. 41;
• presso gli Atenei in intestazione si sono verificati eccessivi ritardi, non imputabili ai
candidati, afferenti la correzione delle prove preselettive svolte e nella relativa
pubblicazione delle date ufficiali per il successivo espletamento delle prove scritte;
• l’art. 1 comma 9 lett. z) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 ha sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private, comprese, quindi, anche quelle previste per il TFA Sostegno;
• considerata la circostanza che la maggior parte delle Università italiane ha già espletato la prova scritta o, addirittura, completato l’intero iter selettivo, si ritiene che i candidati iscritti presso gli Atenei in intestazione verranno a subire molteplici pregiudizi dal ritardo nel completamento della procedura di selezione.
In primis, il mancato rispetto del termine di conclusione dell’intero corso di formazione, fissato dall’art. 1 del D.M. Prot. n. 41 del 28/04/2020 per il 16 luglio 2021.
In secondo luogo, i candidati iscritti nei predetti atenei non potrebbero inserirsi in graduatoria per il sostegno, ponendo gli stessi in una posizione di svantaggio e disuguaglianza lavorativa rispetto a coloro i quali sono iscritti presso altre Università che, nel territorio nazionale, hanno già completato o si accingono a completare le procedure di selezione, dando avvio ai corsi.
Inoltre, il protrarsi della situazione di stallo impedirebbe agli aspiranti candidati dei percorsi TFA Sostegno l’iscrizione ai percorsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di titoli formativi universitari o accademici, in Italia o all’estero, da qualsiasi ente organizzati, ai sensi dell’ art. 3, comma 6 del D.M. n. 249/2010.
In ultima analisi, con DM n. 94 del 25 maggio 2020, ed esclusivamente per l’anno accademico 2019/2020, è stato autorizzato l’avvio anticipato delle attività formative dei corsi di specializzazione sul sostegno didattico, per i candidati risultati idonei nei cicli precedenti e ad oggi regolarmente iscritti al V ciclo, che come previsto dall'articolo 4 comma 4 del DM 92/2019 sono ammessi in soprannumero senza la necessità di svolgere le prove di accesso;
• pertanto, la sospensione sine die delle procedure di accesso ed il conseguente blocco del percorso di formazione TFA Sostegno previsto per l’A.A 2019/2020 presso gli Atenei italiani indicati in premessa, pone i candidati ivi iscritti in una posizione di svantaggio e disuguaglianza rispetto ai candidati che hanno già completato la procedura di selezione o si accingono a farlo, dando avvio ai corsi. In particolare, tale contingenza creata dal carattere grave ed eccezionale che presenta la Pandemia da Covid19, che ha inesorabilmente colpito
la nostra Nazione, con aspetti ancor più estesi e preoccupanti in questa seconda ondata, priverebbe i candidati, senza colpa alcuna, della loro legittima aspettativa al
conseguimento del titolo ed all’immediata immissione negli elenchi aggiuntivi del 2021 che consentirebbe loro la priorità rispetto alla fascia dei non abilitati/specializzati; a fronte, invece, dei candidati di altre Università che raggiungendo il conseguimento del titolo, godranno di una preventiva immissione nelle graduatorie ed, in prospettiva, di un’annualità in più di servizio.

• Che, sarebbe auspicabile una revisione urgente dei bandi emanati dalle singole Università, così da modificare il numero dei posti previsti, per permettere l'accesso diretto di tutti i candidati che hanno superato con esito positivo la prova preselettiva, e/o in possesso delle tre annualità di servizio, ai sensi del Decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020, e/o i soggetti ex L. n. 104/92, che sono stati impossibilitati a causa dell’emergenza Covid-19 ad espletare la prova scritta e orale.

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO:

• alla luce del disposto normativo dei commi 180 e 181 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015, c.d. Buona Scuola, ove viene espressamente sancito e ribadito il processo di inclusione scolastica degli alunni diversamente abili, prevedendo che la “promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione” avverrà attraverso “...... l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria” volti alla conferma della necessità della figura di un insegnante di sostegno super specializzato;
• tenuto conto della Bozza della Legge di bilancio 2021, approvata dal Consiglio dei Ministri il 18/10/2020, in cui è previsto uno stanziamento a regime di 1,2 miliardi di euro per l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e considerata la ratio legis ispirata a carenze di organico che coinvolgono l’intero sistema scuola, con particolare riferimento al sostegno per gli alunni con disabilità;
• ritenuto, altresì, che il ricorso diffuso alla didattica a distanza - coerentemente con la situazione sanitaria attuale – permetterebbe agli Atenei un ampliamento del numero dei candidati, rispetto a quello previsto dal bando ex D.M. 92/2019, senza alcun aggravio di oneri aggiuntivi;
• in considerazione della legittimità della presente richiesta formulata, tenendo anche conto della attuale e generalizzata carenza di docenti specializzati nelle attività di sostegno in tutti gli istituti scolastici della Nazione, donde è evidente l’importante conseguenza che potrebbe derivarne dal suo accoglimento, ovvero assicurare a tutti gli alunni che ne necessitano la possibilità di essere affiancati da docenti specializzati, secondo un principio inclusivo, garantendo così la concreta attuazione delle pari opportunità.

I candidati, conclusivamente,

CHIEDONO

in via del tutto eccezionale e straordinaria, l’ACCESSO DIRETTO al percorso TFA V ciclo, in favore di


1. tutti i candidati che hanno superato le prove preselettive e coloro che non le hanno espletate
perchè in numero inferiore al doppio dei posti previsti dal bando e che, a causa
dell’emergenza Covid, non hanno potuto completare l’iter di selezione;
2. coloro che sono in possesso delle tre annualità di servizio e non hanno potuto completare l’iter di selezione;
3. soggetti ex L. n. 104/92 che non hanno potuto completare l’iter di selezione;

evitando la sospensione sine die delle procedure di ammissione per i motivi già esplicitati.
Sicuri che l’odierna istanza verrà valutata con l’attenzione che il caso richiede e con l’auspicio di ricevere riscontro positivo alla nostra richiesta, Vi ringraziamo per la disponibilità.

IL COORDINAMENTO CANDIDATI V CICLO TFA


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